Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8744 del 3 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le statuizioni che attengono alle modalitą di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilitą per il difetto di decisorietą o per carattere di valutazione di merito, quando l'invaliditą dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore e anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialitą.

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