(massima n. 1)
Le statuizioni che attengono alle modalitą di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilitą per il difetto di decisorietą o per carattere di valutazione di merito, quando l'invaliditą dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore e anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialitą.