(massima n. 1)
La revisione in peius dell'assegno previsto per il mantenimento della prole č possibile solo qualora si dimostri che tale contributo non č pił proporzionato alle possibilitą dell'obbligato, in quanto diminuite, o a quelle del destinatario, in quanto migliorate, ovvero alle esigenze del figlio, in quanto mutate.