Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4221 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La revisione in peius dell'assegno previsto per il mantenimento della prole č possibile solo qualora si dimostri che tale contributo non č pił proporzionato alle possibilitą dell'obbligato, in quanto diminuite, o a quelle del destinatario, in quanto migliorate, ovvero alle esigenze del figlio, in quanto mutate.

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