Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3576 del 8 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di affidamento del minore, l'ascolto di quest'ultimo non può considerarsi superfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse. Viceversa la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua risolvendosi in un'attività che, pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporti alcun (ulteriore) beneficio.

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