Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16643 del 19 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto marittimo, nell'ipotesi di merce trasportata da consegnare solo su presentazione e restituzione della polizza di carico, il caricatore, fissando tale modalità di consegna della merce, si garantisce l'avvenuto adempimento del destinatario in relazione al contratto tra loro sottostante, con il ritiro (spesso negoziato da banca) della polizza da presentare al vettore. In questo caso il vettore non è chiamato a svolgere un'attività, per quanto accessoria, di mandatario, ma è tenuto ad una particolare modalità di consegna nell'ambito del contratto di trasporto marittimo, dovendo detta consegna avvenire solo su presentazione della polizza di carico. (Principio affermato in relazione ad un contratto di trasporto marittimo e ad un contratto di locazione di container strumentale ed accessorio al primo, entrambi stipulati dal raccomandatario con una società turca la quale aveva venduto ad una società italiana una partita di pomodori freschi che non era stata tuttavia introdotta in Italia per la presenza di anidride solforosa in quantità superiore a quella consentita, sicché l'acquirente e la venditrice avevano convenuto la risoluzione del contratto di compravendita anche se la merce e il container in cui la stessa era stivata erano rimasti giacenti nel porto).

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