(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo č notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'etā - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.