Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23903 del 7 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese straordinarie dei figli, ove sia controversa la ripartizione tra i coniugi separati del costo sostenuto per consentire al figlio la frequenza ad una importante università privata, il giudice dovrà, innanzi tutto, valutare la richiesta di iscrizione all'ateneo verificandola in relazione all'interesse formativo del figlio, alle sue attitudini e capacità, e ciò anche eventualmente scorporando le spese ritenute apprezzabili e giustificate in relazione alla formazione universitaria in sé, rispetto alle altre, alla luce delle ragioni del mancato accordo sulla frequenza dell'ateneo privato. Dovrà, quindi, determinare, ove la spesa (o parte della spesa) sia ritenuta conforme all'interesse del figlio, la quota di competenza del genitore non collocatario commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, tenendo anche in considerazione i costi dell'università pubblica corrispondente, nonché la possibilità per l'uno o per l'altro di aver goduto di sgravi o di detrazioni fiscali o di altro beneficio, atto ad alleggerire l'impegno economico e da considerare nella concreta determinazione.

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