(massima n. 1)
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali pił o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilitą in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullitą del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquiditą ed esigibilitą; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietą dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilitą, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilitą genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullitą del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.