(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento, l'aumento delle esigenze economiche del figlio č notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'etā, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.