Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11613 del 3 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'accertamento della capacitą reddituale e patrimoniale del coniuge, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del coniuge, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimitą, assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolaritą di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietą di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.

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