Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6802 del 7 marzo 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di contrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessaria audizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo può offrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne in ordine alla questione controversa relativa alla frequentazione o meno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, così omettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni).

(massima n. 2)

In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.

(massima n. 3)

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

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