Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24710 del 16 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disagio psicologico vissuto dai figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, della incertezza e della scarsa prevedibilitą del contesto ambientale e del permanere di una certa animositą della madre, anche per i suoi limiti caratteriali, nei confronti del padre dei bambini, manifestatasi attraverso "comunicazioni denigratorie", non presenta la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c., Pertanto va cassata con rinvio la pronuncia della sospensione della responsabilitą genitoriale della madre, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacitą genitoriali, e considerando altresģ il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sui minori della adottata pronuncia di sospensione in un periodo cosģ delicato per il loro sviluppo fisio-psichico nella fase adolescenziale.

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