(massima n. 1)
Se l'affidamento ai servizi è disposto in corso di causa, il giudice dovrà necessariamente valutare se le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento sono legate all'apertura di un procedimento ex art. 333 c.c. ovvero al profilarsi di un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori e, in tal caso, dovrà nominare un curatore speciale a pena di nullità; se le ragioni per cui si conferisce il mandato risiedono nella necessità di ampliare le misure a sostegno del minore, ma senza che si profili una condotta pregiudizievole idonea a determinare la misura limitativa, ovvero un conflitto di interessi tra minore e genitori, la nomina del curatore non sarà necessaria.