(massima n. 1)
Ai fini della sospensione della responsabilitą genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. Ciononostante, deve ritenersi contraddittoria la motivazione della sentenza in cui il giudice, pur dando atto del venir meno del clima conflittuale in passato esistente in famiglia, abbia confermato il provvedimento di limitazione della responsabilitą genitoriale, pur in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.