(massima n. 1)
Poiché l'affidamento extra-familiare č da considerarsi come pesante misura limitativa della responsabilitą genitoriale, il Tribunale ordinario deve dare applicazione alla disciplina dettata dalla L. n. 184 del 1983, non derogabile, indicando il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalitą attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.