Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23802 del 4 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che i genitori, sempre che sussistano i requisiti di legge, possono scegliere di provvedere direttamente all'educazione dei figli minori (c.d. homeschooling), anche quanto all'istruzione obbligatoria, senza che questi frequentino istituti scolastici, pur sotto il controllo delle autoritą competenti, sono illegittime, in mancanza del rischio di un pregiudizio concreto, le misure limitative della responsabilitą genitoriale, quale il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi.

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