(massima n. 1)
In materia di diritto alla bigenitorialità, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Ne consegue che poiché la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto, può essere considerata come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti, l'ascolto del minore, anche poco prima dei dodici anni d'età e, dunque, nella fase autoriflessiva del suo sviluppo cognitivo, è rilevante e necessaria, oltre che obbligatoria, considerata la tipologia dei provvedimenti da adottare, quale ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni del minore stesso riflettono non tanto i suoi vissuti o idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimono un'adeguata autodeterminazione.