(massima n. 1)
In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione č adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'etā o del grado di maturitā o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.