Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15710 del 5 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai sensi dell'art. 315-bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

(massima n. 2)

Anche alla luce dell'art. 8 CEDU, costituisce necessario corollario del diritto del minore a essere ascoltato la regola secondo la quale l'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi su decisioni che lo riguardano, debba esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al trasferimento all'estero è obbligatoria la considerazione di tale volontà e anche la verifica di tutte le circostanze fattuali che la giustifichino, al fine di pervenire a conclusioni che tengano in considerazione il suo miglior interesse per come si atteggia nello specifico caso in esame.

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