Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3665 del 21 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al mittente nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può consistere, in caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine pattuito, nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore, così che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell'art. 1689 c.c. egli ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al mittente della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene ogni qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla verifica dell'avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto contrattuale di trasporto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.