(massima n. 1)
In tema di divisione, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciō che ne forma oggetto. A fronte della maturazione del fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, deve procedersi alla divisione dell'intero compendio, qualora le parti non abbiano espresso la concorde e specifica volontā di limitare la divisione solo ad una parte dei relativi cespiti, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati, in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione.