Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 35105 del 29 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle operazioni di trasferimento del personale scolastico che coinvolgano una pluralitā di dipendenti fra i quali anche i soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 33L. 05/02/1992, n. 104, Art. 33 - (Agevolazioni), comma 5, della l. n. 104 del 1992, l'Amministrazione - nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialitā, buon andamento e trasparenza, nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede - č tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti, che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva, al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilitā.

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