Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50208 del 11 ottobre 2019

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante pił condotte" va riferita non solo ad una pluralitą di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralitą di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

(massima n. 2)

Per la verifica della condizione di "minorata difesa" della vittima richiesta dall'art. 613-bis cod. pen., vanno valorizzate le condizioni personali e ambientali che facilitino l'azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacitą di reazione di quest'ultima.

(massima n. 3)

In tema di tortura, la crudeltą della condotta si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalitą causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto.

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