Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23353 del 1 aprile 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva.

(massima n. 2)

In tema di false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri, il bene della fede pubblica, tutelato dall'art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsitą, ai fini dell'offensivitą della condotta, sia commisurato non solo alla finalitą di identificazione, ma anche a finalitą ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione.

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