Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12323 del 19 gennaio 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 439 cod. pen. persegue qualsiasi forma di avvelenamento delle acque, ancorchč non destinate al consumo umano prima del loro attingimento, e non richiede necessariamente che l'avvelenamento sia conseguenza immediata e diretta dell'attivitā svolta dall'agente a contatto con il corpo idrico.

(massima n. 2)

Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione č reato ad effetto "differito" che si perfeziona nel momento in cui si realizza l'evento di "avvelenamento", con la conseguenza che č da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato.

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