Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17876 del 11 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della integrazione del reato di turbata libertą del procedimento di scelta del contraente, la condotta pertubatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalitą di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionare la procedura selettiva del contraente, sia espressione di diffusa "mala gestio" dell'amministrazione.

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