Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6814 del 13 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso del committente del contratto di appalto senza richiesta di risarcimento del danno, e rimborsando l'appaltatore delle spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti, può esser esercitato in qualsiasi momento ed esser giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'importanza e la gravità di esso, dovendosi invece esaminare soltanto se l'atto o la condotta del committente sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

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