Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26429 del 14 aprile 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di abuso di ufficio, la violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non integra di per sé il requisito del danno ingiusto, in quanto il difetto di imparzialità assume rilevanza solo a condizione che si traduca in accuse pretestuose e palesemente insussistenti, nonché in iniziative del tutto prive di fondamento, strumentali rispetto al perseguimento di finalità persecutorie o, comunque, improntate ad un iniquo esercizio dei poteri processuali. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera violazione dell'obbligo di astensione non comporta neppure la nullità o inutilizzabilità degli atti acquisiti, potendo incidere solo sulla attendibilità delle prove). (Rigetta, Corte Appello Genova, 02/03/2020)

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