Cassazione civile Sez. III sentenza n. 901 del 29 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalitą giuridica, possono, ai sensi dell'art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietą della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne hanno la rappresentanza.

(massima n. 2)

Le fabbricerie prive di personalitą giuridica in quanto associazioni non riconosciute possono gestire gli immobili di proprietą della chiesa e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne hanno la rappresentanza.

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