Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12570 del 12 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilitą dei segni nel caso di affinitą dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensģ in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilitą di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio č privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identitą del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilitą.

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