Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10804 del 5 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di società cooperative edilizie, il socio che sia stato escluso può fare valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 c.c., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal detto socio, il giudice non può sindacare la legittimità del menzionato provvedimento di esclusione.

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