Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21422 del 6 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di finanziamento dei soci in favore della societą, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltą finanziaria o di squilibrio patrimoniale della societą, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla societą per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchč egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalitą di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltą patrimoniali e finanziarie della societą, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali.

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