Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di finanziamento dei soci in favore della societā, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera giā durante la vita della societā e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilitā legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltā economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la societā č tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che č compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societā, in grado di rilevare la situazione di crisi.

(massima n. 2)

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della societā, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

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