Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8187 del 16 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema, di appalto, poiché, la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 c.c., una condizione dell'azione di responsabilitą esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestivitą della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta. 

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