Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1242 del 10 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 256, 260 e 261 c.p.), č legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autoritā delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 24 ottobre 1977 n. 801, č consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilitā politica - non esercitare personalmente le attivitā inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati.

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