Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12959 del 23 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La disdetta di un contratto di locazione successiva alla rinnovazione tacita già verificatasi, ai sensi dell'art. 1597 c.c., non può incidere sulla tacita riconduzione ormai prodottasi, e quindi può valere soltanto ad impedire un'altra rinnovazione tacita alla scadenza del contratto.

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