(massima n. 1)
In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilitą dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla «scoperta» dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilitą, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilitą dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non puņ essere fatta valere.