Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3543 del 11 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione del dovere di fedeltą sancito dall'art. 2105 c.c. riguarda la concorrenza che il prestatore possa svolgere non gią, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso, al tal fine assumendo rilievo anche il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

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