Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11581 del 15 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione per la responsabilitą civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.

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