Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24913 del 18 agosto 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

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