Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 2157 del 25 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra.

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