Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16111 del 8 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non č di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravitā richiesto dall'art. 1455 c.c., da valutarsi con riferimento all'interesse dell'altra parte ed alle circostanze del caso concreto.

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