Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8181 del 14 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non č tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.

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