Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10499 del 21 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza pronunziata sulla domanda di "actio negatoria servitutis ", diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, cosģ assumendo la qualitą di parte del processo, senza che la mancata trascrizione della domanda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al medesimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.

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