Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 2431 del 4 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore č opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invaliditā.

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