Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2977 del 20 marzo 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del sorgere della responsabilitą dell'appaltatore in base alla norma di cui all'art. 1669 c.c., applicabile anche nei confronti del costruttore-venditore, i gravi danni alla struttura dell'edificio possono consistere in lesioni alle strutture, imperfezioni, difformitą, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, e delle singole unitą immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato dell'edificio stesso.

(massima n. 2)

In materia di responsabilitą decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltreché della sua gravitą, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili). Per lo pił, invece, quando si tratti di opere di una certa entitą, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal secondo comma dello stesso articolo, incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico.

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