Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19868 del 15 settembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. (Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata negata la tutela ex art. 1669.c.c. con riferimento a vizi consistenti - tra l'altro - in un difettoso montaggio della caldaia ed in una errata pendenza dei balconi, sul presupposto che il committente non aveva nemmeno allegato se il primo vizio incidesse sul funzionamento della caldaia ed il secondo determinasse ristagni di acqua).

(massima n. 2)

La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non può ritenersi esclusa per il solo fatto che detti difetti siano derivati da cause sopravvenute al completamento dei lavori, là dove le anzidette cause sopravvenute non fossero del tutto imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori. (Applicando tale principio, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per infiltrazioni d'acqua, dovute all'innalzamento di una falda acquifera sottostante l'edificio da lui realizzato, senza darsi carico di verificare se esse si sarebbero potute prevedere e, quindi, prevenire con adeguate opere di impermeabilizzazione).

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