Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8609 del 28 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonchè la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente.

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