Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6727 del 7 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di assicurazione della responsabilitą civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

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