Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9305 del 8 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell'art. 1693 cod. civ., ove sia restituita dal vettore una parte soltanto della merce affidatagli, l'obbligazione risarcitoria di questo permane, fatto salvo il diritto dello stesso di dimostrare la sussistenza di cause di esclusione della sua responsabilitą per perdita o avaria, allo scopo di limitare il risarcimento dovuto, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., provando quali e quante cose siano state riconsegnate regolarmente.

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