Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 21411 del 18 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 legge fall., costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non é, quindi, causa di responsabilitā della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, č tenuto, a norma dell'art. 1672 cod. civ., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui č per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice puō sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.